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Ricorso “Tempo-Tuta” per gli operatori sanitari

Ricorso “Tempo-Tuta” per gli operatori sanitari

Il personale sanitario (medici, infermieri etc.) che effettua attività di vestizione/svestizione di uno specifico abbigliamento (apposito camice, mascherina etc.), il cui utilizzo è imposto da esigenze di sicurezza ed igiene pubblica, prima dell’inizio e dopo la fine del turno di lavoro, si trova nella condizione di poter ricorrere per vedersi riconoscere il diritto alla retribuzione per il tempo impiegato (stimato in 10/15 minuti rispettivamente all’inizio e alla fine del turno).


La Cassazione ha, infatti, affermato che tale attività, integrativa e strumentale all’obbligazione principale, è da ritenersi funzionale al corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico dei pazienti e della continuità assistenziale e, pertanto, è meritevole di ricompensa economica.


L’attività di vestizione/svestizione di uno specifico abbigliamento (apposito camice, mascherina etc.) imposta al personale sanitario (medici, infermieri etc.) da esigenze di sicurezza ed igiene pubblica, qualora sia effettuata prima dell’inizio e dopo la fine del turno, rientra nell’orario di lavoro e, come tale, è da retribuire autonomamente.
Peraltro, tali “comportamenti integrativi e strumentali all’adempimento dell’obbligazione principale sono nondimeno funzionali ai fini del corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico dei pazienti e della continuità assistenziale”; per la qual cosa, il passaggio di consegne va considerato meritevole di ricompensa economica, “perché accresce la dignità giuridica della regola deontologica della continuità assistenziale verso i pazienti”.
Inoltre, se fino a poco tempo fa la giurisprudenza richiedeva la cd. eterodirezione, ovvero la prova che tale attività fosse disciplinata dal datore di lavoro, con la recentissima ordinanza n. 8623/2020 del 7.05.2020 la Suprema Corte, nel solco di altre recenti pronunce (in particolare: Cass. nn. 17635/2019; 3901/2019; 12935/2018; 27799/2017), ha affermato che è irrilevante l’esistenza di puntuali disposizioni dell’Azienda (es. Regolamento disciplinante l’orario di lavoro, specifiche disposizioni di servizio) e della contrattazione collettiva integrativa perché, nel caso del personale sanitario, l’eterodirezione è insita nella natura degli indumenti e nella specifica funzione che devono assolvere, ovvero garantire esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale stesso.
L’attività di vestizione/svestizione, da configurarsi come integrativa dell’obbligazione principale e funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, svolta non (o non soltanto) nell’interesse dell’Azienda ma dell’igiene pubblica imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, dà quindi diritto alla retribuzione anche in assenza di specifiche disposizioni in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell’Azienda.
(Cass. nn. 8622-8623-8624-8625-8626-8627/2020)

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