Il riparto di giurisdizione tra Corte dei Conti e Giudice Ordinario in materia di obblighi contributivi
Tribunale di Foggia – Sezione lavoro – sentenza 27.11.2024
Con la sentenza in commento il Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, dopo avere affermato la propria giurisdizione in materia, ha accolto il ricorso proposto nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale, datrice di lavoro, nonchè dei due Enti previdenziali, con cui la lavoratrice (difesa nella specie dal sottoscritto avv. Lucia Martino) aveva chiesto che, in virtù dell’opzione in tal senso esercitata nel contratto individuale di lavoro, venisse accertato il proprio diritto a mantenere, ai fini del trattamento di quiescenza, la posizione previdenziale ed assicurativa già costituita presso l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM), ordinandosi al datore di lavoro pubblico di regolarizzare la propria posizione contributiva e previdenziale, versando ad ENPAM i contributi previdenziali maturati durante l’intercorso rapporto di lavoro, nonché all’INPS di rimborsare ad ENPAM i contributi previdenziali che il datore di lavoro aveva, appunto, illegittimamente versato ad INPS.
La pronuncia in commento, per quel che rileva in questa sede, si intende sottoporre all’attenzione del lettore con particolare riferimento alla questione di giurisdizione, che il Giudice del lavoro ha dovuto preliminarmente risolvere prima di affrontare nel merito la domanda della lavoratrice. Questione di giurisdizione che era stata sollevata in giudizio dalla difesa del datore di lavoro pubblico, il quale aveva eccepito che la domanda della lavoratrice dovesse essere proposta, non dinanzi al G.O., bensì, dinanzi alla Corte dei Conti o, in alternativa, addirittura dinanzi al TAR.
Si tratta di una eccezione, quella di difetto di giurisdizione, che sovente viene sollevata nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento dell’obbligo contributivo in materia di pubblico impiego. Ciò partendo dalla considerazione che l’art.13 del R.D. n. 1214/1934 attribuisce alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti “i ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge“.
Senonchè, come era stato puntualmente rilevato da questa difesa nel corso del giudizio, l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. nella specifica materia si configurava palesemente infondata. E, infatti, il Giudice del lavoro, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali affermati in materia, non ha potuto fare altro che rigettarla, passando, così, all’esame del merito della domanda proposta dalla lavoratrice (di sicura competenza del Giudice del lavoro anche in base ai criteri di riparto della giurisdizione tra G.O. e G.A.), che ha ritenuto fondata e meritevole di accoglimento.
Ed allora, si rende opportuno richiamare i consolidati principi giurisprudenziali regolanti la materia, che ritroviamo racchiusi nella recente ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione lavoro – n.20134 del 22.7.2024, che anche il Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia ha ricordato nella sentenza in commento.
In particolare, afferma la Corte di legittimità nella citata ordinanza:
“…. 2. deve essere dichiarata, in accoglimento del ricorso, la giurisdizione del giudice ordinario; … va richiamato il principio, costantemente ribadito da questa Corte regolatrice, secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda ed occorre avere riguardo al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 12 luglio 2023 n. 19966; Cass. S.U. 12 novembre 2020, n. 25578; Cass. S.U. 18 maggio 2021, n. 13492); pertanto, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, prescindendo dall’effettiva sussistenza dei fatti dedotti e dalla fondatezza del diritto fatto valere, che attengono al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione; si tratta di un principio che, in quanto di carattere generale, opera anche nei casi in cui, come nella fattispecie, occorre statuire sui confini dell’ambito riservato alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti che, ai sensi dell’art. 13 del R.D. n. 1214/1934, “giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge”; al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno reiteratamente affermato che la delimitazione dell’ambito della giurisdizione esclusiva è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass. S.U. n.26252/2018 e Cass. S.U. n. 31024/2019), ossia le controversie funzionali alla pensione, quali sono, oltre a quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto, anche quelle inerenti a problemi connessi, fra i quali possono annoverarsi il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, la quantificazione di assegni accessori, la domanda di interessi e rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso fra le tante Cass. S.U. n. 15848/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); peraltro, il richiamato principio è stato precisato da Cass. S.U. n. 15058/2017 con l’affermazione che la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti non può essere affermata qualora venga in rilievo un effetto diretto ed immediato nei confronti del datore (incidente solo in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico) sotto il profilo dell’insorgenza di obblighi datoriali conseguenti al riconoscimento del diritto del lavoratore alla copertura previdenziale; in tal caso, infatti, la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro o d’impiego, sia pure relativamente agli obblighi del datore di lavoro a contenuto, connotazione o funzione lato sensu previdenziale, tra cui quelli contributivi, va devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto, ossia al giudice ordinario o a quello amministrativo, sulla base della regola di riparto della giurisdizione dettata dagli artt. 63 e 69 del D.Lgs. n.165/2001 (cfr. Cass. S.U. n. 23399/2016 e Cass. S.U. n. 16827/2017); …..”.
Per completezza va ricordato che analoga questione di giurisdizione era già stata affrontata dal Tribunale di Foggia nella sentenza n.3225 del 23.9.2021 (cui è stato dedicato uno specifico articolo pubblicato su questo sito web, a cui si rimanda). Anche in quella fattispecie il Giudice del lavoro aveva affermato la propria giurisdizione, rilevando che “quando il lavoratore pubblico agisce al fine di ottenere la regolarizzazione contributiva, la sua posizione – ancorchè finalizzata alla tutela previdenziale – è tutelabile davanti al medesimo giudice che ha giurisdizione sul rapporto cui la pretesa è inerente”, ponendo a sostegno di tale conclusione i principi affermati in Cons. St. Ad Plen. n.4/2007 e in Cass. n.16994/2019.
Avv. Lucia Martino
