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Revoca ante tempus di incarico dirigenziale

Revoca ante tempus di incarico dirigenziale

Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro – sentenze del 22.4.2024 e 12.7.2023

Con le sentenze in commento la Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro –, recependo le difese svolte in sede di costituzione in giudizio dal sottoscritto difensore, avv. Lucia Martino, ha rigettato gli appelli proposti da un’Azienda Sanitaria Locale avverso due sentenze del competente Giudice del lavoro con cui era stata dichiarata l’illegittimità degli atti attraverso cui era stata disposta la revoca anticipata degli incarichi dirigenziali ricoperti dai lavoratori (si trattava di incarichi di direzione di Struttura Semplice), ordinandosi al datore di lavoro pubblico il ripristino degli incarichi revocati, con riassegnazione del corrispondente trattamento economico, nonché il pagamento, a titolo risarcitorio, delle differenze retributive maturate dai dirigenti nel periodo di illegittima estromissione dagli incarichi.

A fondamento delle rispettive domande i lavoratori in primo grado avevano evidenziato che in base al CCNL Comparto Sanità – Area Dirigenza Medica e Veterinaria – dell’8.6.2000 e s.m.i., la revoca anticipata degli incarichi dirigenziali poteva avvenire esclusivamente, con atto scritto e motivato, o a seguito di accertamento di responsabilità dirigenziale, in conseguenza di valutazione negativa secondo le procedure previste dall’art.34 CCNL 8.6.2000 (v. art.28, comma 11, CCNL), oppure in conseguenza di una ristrutturazione aziendale (v. art.39, comma 8, CCNL).

Nel caso di specie, tuttavia, non ricorreva alcuno dei predetti presupposti.

Infatti, non solo i lavoratori non erano incorsi in alcuna responsabilità dirigenziale (tanto è vero che alla base della revoca non ricorreva affatto una simile motivazione), essendo stati, peraltro, sempre positivamente valutati, ma anche la riorganizzazione aziendale (a cui l’Azienda Sanitaria faceva riferimento nelle delibere impugnate) al momento della revoca degli incarichi non era stata ancora adottata, nè approvata dagli organi competenti.

Ed allora, in mancanza della previa ristrutturazione aziendale, con particolare riferimento alla individuazione delle nuove Strutture Semplici, non si sarebbero mai potuti revocare anticipatamente i corrispondenti incarichi dirigenziali e, per di più, pretendere di giustificare tale revoca con la presunta esigenza di allineare il numero delle strutture semplici esistenti a quanto stabilito in proposito a livello regionale, dal momento che i parametri standard regionali sul numero delle strutture semplici si sarebbero dovuti previamente e necessariamente recepire nell’Atto aziendale.

Inoltre, diversamente da quanto era stato affermato nei provvedimenti impugnati, i lavoratori avevano anche dimostrato in giudizio che le Strutture cui gli stessi erano stati sino ad allora preposti avevano effettivamente la natura di Struttura Semplice, ex art. 27 CCNL 8.6.2000 e s.m.i., configurandosi illegittimo il motivo specifico posto a giustificazione della revoca degli incarichi.

Tutte le predette circostanze, sulle quali si fondava la motivazione delle sentenze di primo grado, non erano state dall’Azienda Sanitaria in alcun modo contestate, neppure in grado di appello. Infatti, come evidenziato nelle sentenze in commento, i motivi di appello proposti dall’ASL si presentavano del tutto scollegati rispetto alle motivazioni delle sentenze impugnate, da ciò conseguendo il passaggio in giudicato delle corrispondenti statuizioni di primo grado ed il rigetto del gravame.

Avv. Lucia Martino

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