via Gramsci n. 107 SC. A - Foggia
O881.1744900
leistudiolegale@gmail.com

Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute

Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute

Tribunale di Foggia – Sezione lavoro – sentenza 4.2.2025

Con la sentenza in commento il Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia ha rigettato il ricorso proposto da un ex dipendente di un Ente locale attraverso cui intendeva ottenere il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto del lavoratore alle ferie retribuite trova la sua disciplina sia nel diritto interno (v. art.36, comma 3, Cost. art.2109, comma 2, c.c., e art.10 D.Lgs.n.66/2003) che nel diritto dell’U.E. (v. art.7 Direttiva n.2003/88/CE).  

In particolare, l’art.7 della Direttiva n.2003/88/CE stabilisce che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. 2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.

L’art.10 del D.Lgs. n.66/2003 stabilisce che ”1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. ….”.          

Nel rigettare il ricorso del lavoratore, il Tribunale di Foggia ha, sostanzialmente, recepito le difese dell’Ente locale (nel caso di specie, difeso dal sottoscritto avv. Lucia Martino), il quale aveva evidenziato e documentato in giudizio che il mancato godimento delle ferie residue da parte del ricorrente non fosse affatto imputabile ad un inadempimento del datore di lavoro pubblico, ma fosse, in realtà, frutto di una scelta consapevole e pienamente informata del lavoratore, anche in ordine alle conseguenze che ne sarebbero potute derivare.

In particolare, il Giudice del lavoro, per risolvere la questione sottoposta al suo esame, ha richiamato i principi giurisprudenziali che in materia sono stati affermati, avuto riguardo anche alla specifica disciplina dettata per le PP.AA. dall’art.5, comma 8, D.L. n.95/2012, convertito, con modificazioni, in L.n.135/2012 e s.m.i..

Con tale norma è stato stabilito che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche’ delle autorita’ indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita’ didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e’ consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

Come più volte rilevato dalla Corte di legittimità, la norma in questione, che è sfuggita alle censure di illegittimità costituzionale (cfr.: Corte Cost. n.95/2016), va interpretata in modo conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

In particolare, la CGUE (cfr.: sentenza 20.1.2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06, EU:C:2009, punto 43; sentenza 18.1.2024, Comune Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 35) ha più volte chiarito che l’art.7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da detta direttiva, che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purchè, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.

Pertanto, alla luce dei predetti principi giurisprudenziali, e tenuto conto delle prove prodotte in giudizio dal datore di lavoro (il quale aveva, appunto, documentato che il ricorrente, quale titolare di specifica Posizione Organizzativa, aveva tra le sue funzioni proprio quella di programmazione delle ferie), il Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia ha rilevato che il lavoratore, pur essendo pienamente informato (in considerazione, appunto, degli incarichi ricoperti sin dal 2005), si era deliberatamente, e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, astenuto dal richiedere e programmare le proprie ferie, senza neppure provare in giudizio eventuali esigenze di servizio che, in relazione a ciascun anno solare, ne avessero, eventualmente, impedito la corretta fruizione.

                      Avv. Lucia Martino

Condividi