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Convertito il decreto “Cura Italia”: il diavolo è nei dettagli

Convertito il decreto “Cura Italia”: il diavolo è nei dettagli

Le imprese potranno, dunque, stipulare contratti a termine anche nelle unità produttive che abbiano sospeso l’attività produttiva, con ricorso alla CIG, e potranno non rispettare gli intervalli temporali (c.d. stop and go) tra un contratto e l’altro.

Non viene meno, però, né la necessaria causalità del rinnovo, né la maturazione dei diritti di precedenza, né tantomeno la clausola di contingentamento, che vincola nella misura massima del 20% i lavoratori assumibili con contratto a termine.

In particolare, risulterà difficile motivare quale tra le “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività”, o le “esigenze sostitutive di altri lavoratori” o ancora le “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria” possa ricorrere, qualora i lavoratori siano assunti a tempo determinato – come sembra incentivare la norma – al solo fine di fruire di una proroga degli ammortizzatori sociali.

Attenzione, dunque, perché in caso di violazione della regola della causalità, il lavoratore potrà richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e un risarcimento del danno da 2,5 a 12 mensilità.

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