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Autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale ed obbligatorietà dell’azione disciplinare nel pubblico impiego – Commento ad ordinanza del 1.6.2021 del Tribunale di Trani – Sezione lavoro in composizione collegiale – Rel. Dott. Luca Caputo

Autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale ed obbligatorietà dell’azione disciplinare nel pubblico impiego – Commento ad ordinanza del 1.6.2021 del Tribunale di Trani – Sezione lavoro in composizione collegiale – Rel. Dott. Luca Caputo

Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Trani ha confermato l’ordinanza cautelare, resa dallo stesso Tribunale il 1° aprile 2021 all’esito di un ricorso ex art.700 c.p.c., con cui era stata disposta l’immediata riammissione in servizio di un lavoratore che era stato sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare connesso a procedimento penale, procedimento disciplinare, a sua volta, sospeso in attesa della definizione del procedimento penale pendente in appello.

Il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, ha, dunque, rigettato il reclamo proposto dal datore di lavoro pubblico, confermando la correttezza del percorso argomentativo seguito dal Giudice della prima fase cautelare, su cui questo studio legale si è già soffermato in un precedente articolo ed a cui, conseguentemente, si rimanda per maggiori elementi di dettaglio.

Interessanti si configurano, peraltro, gli ulteriori approfondimenti del Tribunale di Trani, contenuti nell’ordinanza in commento, sia sul principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale, introdotto dalla Riforma Brunetta del 2009, sia sul principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare nel pubblico impiego.

In particolare, richiamando alcune interessanti pronunce della Corte di Cassazione (Cass. nn.8277/2017, 16706/2017, 32491/2018 e 14810/2020) e della Corte di Appello di Bari (C.A. Bari – S.L. – n.2028/2017), il Tribunale di Trani ha sottolineato che, quanto meno a seguito della entrata in vigore del D. Lgs. n.150 del 2009, nell’impiego pubblico contrattualizzato l’azione disciplinare è caratterizzata dalla obbligatorietà.

Da ciò discende che, nel rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l’inerzia nella repressione del comportamento contrario ai doveri di ufficio, sebbene non possa mai fare sorgere nel lavoratore un legittimo affidamento nella liceità della condotta vietata, rileva, tuttavia, come causa di decadenza dall’esercizio dell’azione disciplinare, ove comporti il mancato rispetto dei termini perentori imposti dal legislatore.

Avv. Lucia Martino

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