Annullate Ordinanze-Ingiunzioni dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
Tribunale di Foggia, sezione lavoro, sentenza n. 3274 del 9.11.2023, Est. dott.ssa B. Notarnicola
Tribunale di Foggia, sezione lavoro, sentenza n. 304 del 25.01.2024, Est. dott.ssa B. Notarnicola
Con le due recentissime pronunce in commento la sezione lavoro del Tribunale di Foggia ha annullato due ordinanze-ingiunzioni notificate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro ad una Società Cooperativa Agricola.
Nel corso degli anni 2019/2020/2021 la Società Cooperativa aveva subito degli accertamenti ispettivi da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro per presunte violazioni della normativa in materia di lavoro riferite alle posizioni di taluni lavoratori (errate registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, superamento della durata massima settimanale dell’orario di lavoro, omessa concessione del riposo settimanale, omesso versamento delle differenze contributive previdenziali ed assicurative), sfociate nell’irrogazione di sanzioni amministrative oggetto dapprima di verbali di accertamento e notificazione e, successivamente, di due distinte ordinanze-ingiunzioni.
La Società Cooperativa, con il patrocinio dell’avv. Federica Volpe, ha impugnato entrambe le ordinanze-ingiunzioni notificate, richiedendo al Giudice il loro annullamento e la declaratoria dell’infondatezza di tutte le pretese avanzate dall’Ente nei suoi confronti.
Nel corso di uno dei due giudizi sono stati ascoltati, quali testimoni, taluni lavoratori della Società Cooperativa, i quali hanno fornito elementi utili a comprovare la correttezza dell’operato della società.
Ebbene, con le sentenze in questione, il Tribunale di Foggia ha accolto integralmente i ricorsi in opposizione ex artt. 22 L. n.689/81 e 6 D.Lgs. 150/2011, annullando le ordinanze-ingiunzioni e le sanzioni con esse irrogate.
Il Giudice del lavoro, infatti, recependo la linea difensiva di questo Studio legale, ha ritenuto che l’Ispettorato del Lavoro non avesse assolto all’onere probatorio in ordine alle contestazioni sollevate nei confronti della Società, ribadendo il principio secondo cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione l’Ispettorato del Lavoro, pur se formalmente convenuto, è da ritenersi ricorrente sostanziale e quindi parte sulla quale incombe l’onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l’emissione dell’ordinanza ingiunzione impugnata”.
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro, infatti, si era limitato a richiamare le risultanze dell’attività ispettiva e, in particolare, le richieste di intervento dei lavoratori denuncianti, ritenute tuttavia inidonee a provare le circostanze addotte a sostegno del procedimento sanzionatorio in quanto inficiate dal diretto interesse dei lavoratori stessi, nonché le dichiarazioni rese da testi indicati sempre dai lavoratori denuncianti che, nel caso di specie, sono stati ritenuti inattendibili e non genuini in quanto titolari di posizione del tutto assimilabile per aver proposto identica richiesta di intervento all’Ispettorato del lavoro.
Avv. Federica Volpe