Nulla la sospensione disciplinare comminata ad una dottoressa dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale
Con la sentenza n. 325 del 27.01.2022 il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, accogliendo il ricorso proposto da questo Studio Legale, ha dichiarato la nullità della sospensione disciplinare comminata ad una dottoressa dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale.
La controversia traeva origine da un procedimento disciplinare il cui atto di avvio, ovvero la contestazione di addebiti, non era mai stato portato a conoscenza della lavoratrice, circostanza che, tuttavia, non aveva impedito all’Azienda Sanitaria datrice di lavoro di portare a conclusione il procedimento in questione con l’irrogazione della sanzione impugnata.
La dottoressa decideva allora di impugnare la sanzione disciplinare comminatale, deducendo, a sostegno della propria domanda, l’avvenuto cambio di residenza in epoca antecedente all’avvio del procedimento disciplinare e la conoscenza di tale circostanza da parte dell’Azienda Sanitaria nonché molteplici profili di illegittimità sotto il profilo procedurale e sostanziale.
Ebbene, accogliendo il primo motivo di ricorso il Giudice del lavoro ha annullato la sanzione impugnata e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi.
Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato che ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene al suo indirizzo e che tale presunzione di conoscenza, che è onere del destinatario superare provando di essersi trovato, senza colpa, nell’impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione, non opera nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell’allontanamento del lavoratore dal domicilio e dunque dell’impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata.
Su tali presupposti, il Giudice, in accordo con le prospettazioni di parte ricorrente, ha riconosciuto che l’Azienda Sanitaria, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, era da ritenersi consapevole che l’indirizzo a cui era stata inviata la contestazione di addebiti non corrispondeva a quello di attuale residenza della dipendente, col che era stato irrimediabilmente leso il fondamentale principio del contraddittorio e il diritto di difesa della lavoratrice conseguendone la nullità della sanzione irrogata.
Il Giudice ha inoltre osservato che l’A.S.L. non si era neppure premurata di tentare la comunicazione di contestazione dell’addebito presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della dipendente (anch’esso noto all’Azienda come comprovato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti).
Avv. Federica Volpe Avv. Lucia Martino