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LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Il termine di prescrizione dei crediti contributivi facenti capo all’Istituto previdenziale – attualmente previsto dall’art. 3 della L. n. 335/1995 – è di 5 anni, decorrenti dal giorno in cui i singoli contributi avrebbero dovuto essere versati.
Ad oggi sussiste, invece, un termine di prescrizione decennale nel (solo) caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, ai sensi dell’art. 3, co. 9, lett. a, II periodo, della L. n. 335/1995, purché tale denuncia sia effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale dei singoli contributi previdenziali omessi per i quali il denunciante chiede il recupero e, come chiarito dalla Corte di legittimità, senza che occorra comunicare tale denuncia anche al datore di lavoro.
Il combinato disposto dell’art. 27 del R.D.L. n. 636/1939 e s.m.i. e dell’art. 3 della L. n. 335/1995 costituisce una evidente deroga al principio generale di automaticità delle prestazioni, di cui all’art. 2116, co. 1, c.c., comportando che, in caso di prescrizione di crediti previdenziali insoddisfatti, il lavoratore o non ha diritto alla prestazione previdenziale o ha diritto a una prestazione previdenziale di importo più basso rispetto a quella che gli sarebbe spettato se il datore di lavoro avesse regolarmente versato tutti i contributi dovuti all’Istituto previdenziale.
In altri termini, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali opera limitatamente ai crediti previdenziali non prescritti, per i quali l’Istituto previdenziale effettua un accreditamento figurativo in favore del lavoratore, indipendentemente dal successivo effettivo recupero dei contributi nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
Per i dipendenti della P.A., tuttavia, si registrano delle peculiarità.
In effetti, l’inesistenza per i dipendenti pubblici di un ente previdenziale diverso dal proprio datore di lavoro ha determinato per lungo tempo l’assenza del classico rapporto “trilaterale” tra datore di lavoro-dipendente-ente previdenziale, da cui derivano, normalmente, l’obbligo contributivo (da assolvere entro i termini previsti dalle nome) e i poteri di accertamento e riscossione dell’Istituto di previdenza, l’automaticità delle prestazioni in favore dei dipendenti, ex art.2116 c.c., e il limite a tale tutela rappresentato dal regime della prescrizione (in funzione della certezza del diritto e dell’equilibrio delle gestioni pensionistiche), l’operatività di norme di salvaguardia nel caso di prescrizione della contribuzione e, in particolare, l’art.13 della L. n.1338/1962, l’art.31 della L. n.610/1952 e l’art.7 della Direttiva Ce n.987/1980.
Tali ultime disposizioni, come è noto, trovano applicazione nei casi in cui matura la prescrizione, che decorre, ex art.2935 c.c., dal momento in cui l’Ente previdenziale può esigere il pagamento.
Dall’esigenza di un dies a quo per la decorrenza della prescrizione si deduce, dunque, che la stessa si può applicare solo laddove via sia un obbligo di versamento effettivo della contribuzione, assistito da precise scadenze di legge.
Senonchè, nonostante l’istituzione dell’INPDAP, la sua evoluzione organizzativa e la successiva soppressione ed incorporazione in INPS, i Ministeri hanno mantenuto per molto tempo importanti competenze in materia previdenziale. Solo di recente, infatti, si è cercato di riportare progressivamente tali competenze nell’ambito delle attività tipiche dell’Istituto di previdenza.
Tutto ciò, naturalmente, ha inciso sulla possibilità di applicare ai dipendenti pubblici il regime della prescrizione della contribuzione.
Dalle peculiarità della materia e dal work in progress relativo al regime transitorio di competenze tra INPS e Ministeri, come in parte illustrato nella Circolare INPS n.169/2017, deriva il differimento dell’applicazione delle relative disposizioni, prima, al 1° gennaio 2019, poi, al 1° gennaio 2020.
Sulla materia è dovuto intervenire di recente lo stesso Legislatore che, con l’art.19 del D.L. n.4/2019, convertito con modificazioni in L. n.26/2019, ha, appunto, stabilito che:
“1. All’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:
«10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche’ il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».
La sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla citata norma si applica alla sola contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS e, quindi, esclusivamente alla contribuzione afferente alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per gli ufficiali giudiziari (CPUG), alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS). Sono escluse, invece, dalla sospensione legale dei termini di prescrizione le contribuzioni pertinenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), ai fondi esonerativi e sostitutivi della Assicurazione generale obbligatoria, ai fondi per l’erogazione dei trattamenti di previdenza (TFR/TFS) ai dipendenti pubblici (fondo ex INADEL ed ex ENPAS).
Pertanto, come chiarito anche dall’INPS con Circolare n.122 del 6.9.2019, la contribuzione dovuta alle predette casse pensionistiche, afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021, mentre quella afferente ai periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015, esclusa dall’ambito di applicazione della norma, soggiace agli ordinari termini prescrizionali indicati al comma 9 del medesimo articolo 3 della legge n. 335/1995.

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