La sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid

Cassazione civile sez. VI – 03/03/2020, n. 5748
È a carico del datore di lavoro l’obbligo di fornire e di mantenere in stato di efficienza gli indumenti di lavoro inquadrabili tra i
Dispositivi di protezione individuale
Cassazione civile sez. lav. – 25/11/2019, n. 30679
Non è possibile addossare al lavoratore l’ignoranza delle circostanze che dovevano essere oggetto di informativa o di formazione
Cassazione civile sez. VI – 14/05/2019, n. 12753
L’accertamento del rispetto delle norme antinfortunistiche non è sufficiente
Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, correlata alla pandemia da Sars Cov-2, particolare attenzione deve essere dedicata alle norme che disciplinano la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in ambiente di lavoro.
Sul datore di lavoro, infatti, grava l’obbligo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art.2087 c.c.). A tale norma di chiusura del sistema di prevenzione si affiancano, poi, le norme specifiche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in ambiente di lavoro dettate dal D.Lg.n.81/2008 e quelle contenute in altre normative speciali.
Tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, particolare importanza assume quello connesso alla valutazione dei rischi e alla conseguente elaborazione del DVR (artt.17 e 28 D.Lgs.n.81/2008).
L’emergenza sanitaria in atto impone, dunque, una integrazione/aggiornamento del DVR, prevedendosi al suo interno una serie di misure finalizzate a prevenire il rischio di contagio nei luoghi di lavoro e di diffusione dell’epidemia.
I datori di lavoro dovranno, pertanto, adottare misure di tipo organizzativo (rimodulazione degli spazi di lavoro, degli orari e turni di lavoro, valorizzazione delle forme di lavoro a distanza, ecc.) e misure di prevenzione e protezione vera e propria atte a fronteggiare la particolare emergenza.
Non bisogna dimenticare, infatti, che la responsabilità del datore di lavoro nell’ipotesi di infortunio o malattia professionale, considerati gli obblighi imposti dall’art. 2087 cod. civ., è una responsabilità di natura contrattuale, con la conseguenza che, in presenza della prova da parte del lavoratore dell’infortunio e/o della malattia professionale e del relativo nesso causale, grava sul datore di lavoro, ex art. 1218 cod. civ., l’onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie per la tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore.
Tra le misure di prevenzione e protezione, nell’attuale contesto, con più vigore rispetto al passato, un’attenzione particolare va rivolta agli obblighi di formazione ed informazione (art.36 e 37 D.Lgs.n.81/2008), con precipuo riferimento al complesso delle misure adottate dal datore di lavoro, cui il personale dovrà attenersi.
In proposito, la Corte di Cassazione (Cass. S.L. n.30679 del 25.11.2019) ha avuto modo di affermare che:
“In tema di infortuni sul lavoro, qualora il comportamento del lavoratore che ha determinato l’evento dannoso sia scaturito dall’inosservanza, da parte del datore di lavoro, di specifici doveri informativi o formativi rispetto all’attività da svolgere, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, l’infortunio non vi sarebbe stato, non è possibile addossare al lavoratore l’ignoranza delle circostanze che dovevano essere oggetto di informativa o di formazione, al fine di fondare una colpa idonea a concorrere con l’inadempimento datoriale e tale da ridurre, ai sensi dell’art. 1227 c.c., la misura del risarcimento dovuto”.
Tra le misure di protezione e prevenzione, poi, un ruolo davvero centrale assumono oggi le mascherine e gli altri dispositivi di protezione individuale (DPI) e, segnatamente, quelli previsti nel DVR, in relazione alle peculiari caratteristiche di ciascun processo produttivo (v. artt.77 e 78 D.Lgs.n.81/008).
Al riguardo si segnalano due recenti sentenze della Corte di Cassazione:
In particolare, con la sentenza n.12753 del 14.5.2019 è stato affermato che:
“In tema di obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’accertato rispetto delle norme antinfortunistichedi cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 626 del 1994 e dell’allegato VI a tale decreto non è sufficiente ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, gravando su quest’ultimo l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento, con particolare riguardo all’assetto organizzativo del lavoro, né la responsabilità del datore viene meno per il fatto che le funzioni di prevenzione e protezione siano state delegate ad un soggetto diverso”. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva respinto la domanda risarcitoria del lavoratore infortunato sulla base del fatto che era stata dimostrata la consegna dei dispostivi di protezione ai dipendenti e che nessuna omissione di controllo potesse essere imputata al datore di lavoro, per avere quest’ultimo delegato tale attività ad un preposto).
Con la recentissima sentenza n.5748 del 3.3.2020, invece, si è ribadito che:
“In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c.; ne consegue laconfigurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.“.
Occorre, infine, ricordare che (Cass., S.L., n.25401 del 9.10.2019) “In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, si configura il diritto del lavoratore al risarcimento delle spese sostenute per il lavaggio delle tute in dotazione, laddove queste ultime fungano da dispositivo di protezione individuale, tutelando il dipendente da agenti patogeni pregiudizievoli per la salute”.