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La valenza probatoria diversificata dei verbali ispettivi – Corte Appello Bari – Sezione lavoro – sentenza n.929/2025 del 28.9.2025

La valenza probatoria diversificata dei verbali ispettivi – Corte Appello Bari – Sezione lavoro – sentenza n.929/2025 del 28.9.2025

Con la sentenza in commento la Corte di Appello di Bari, nel rigettare l’appello proposto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha confermato la sentenza n.2003/2024 con cui il Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione con cui era stata comminata la maxi sanzione per lavoro nero (v. art.3, comma 3, D.L. n.12/02, convertito in L. n.73/2002, e s.m.i., sostituito dall’art.22 D.Lgs.n.151/2015) nei confronti di un committente di lavori edili, che veniva accusato di avere impiegato “in nero” due lavoratori trovati (nel corso di un accesso ispettivo sul cantiere effettuato dalla Guardia di Finanza) intenti a svolgere attività lavorativa all’interno di un immobile di sua proprietà, senza la preventiva comunicazione di assunzione in data antecedente l’accesso ispettivo al competente Centro per l’Impiego.

La Corte di Appello di Bari ha ritenuto immune da vizi il percorso argomentativo del Giudice di primo grado che, nell’accogliere il ricorso proposto dal committente dei lavori, rappresentato e difeso in giudizio dal sottoscritto avv. Lucia Martino, aveva rilevato come da parte dell’Ispettorato del Lavoro, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non fossero stati dimostrati i presupposti costitutivi della pretesa sanzionatoria e, in particolare, che non fossero stati provati i requisiti della subordinazione (soggezione dei lavoratori al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro).

A fronte dei motivi di appello, attraverso cui l’Ispettorato del lavoro assumeva che ai fini di causa si dovessero privilegiare le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva rispetto alle prove testimoniali raccolte in giudizio, la Corte di Appello si è soffermata preliminarmente sulla diversificata valenza probatoria dei verbali ispettivi e, quindi, sui criteri di ripartizione dell’onere probatorio nella specifica materia.

Afferma, dunque, la Corte di Appello:

Giova ricordarsi che, sebbene, com’è noto, la fede privilegiata propria dei verbali ispettivi non si estenda alla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute, così come a eventuali apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbiano avuto notizia da altre persone, ovvero a quelli della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. n. 23800/2014), detti verbali, con riferimento ai suddetti aspetti, costituiscono, comunque, elemento di prova, che il giudice deve valutare secondo il “suo prudente apprezzamento” ex art. 116 c.p.c., in concorso con gli altri elementi, e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità (Cass. n. 4006/2022). Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 166/2014), quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese agli ispettori, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico hanno un’attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell’onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese nel corso dell’accesso ispettivo, ossia con l’onere della controprova a carico del datore di lavoro.

In questo caso il rapporto ispettivo deve essere in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e, in particolare, devono essere allegati i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall’ispettore nel rapporto, i quali possono essere acquisiti anche con l’esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 14965/2012; conforme: Cass. n. 13075/2009; Cass. n. 4558/2009; Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005; n. 12009 del 2004; n. 13003 del 2003; n. 5227 del 2001; n. 7168 del 1998).

In sintesi, il verbale ispettivo ha un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità secondo i fatti che ne costituiscono l’oggetto e segnatamente: a) fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rilasciate dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituisce, comunque, argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell’opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano, comunque, state ricevute dal pubblico ufficiale (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”.

Sulla base di tali premesse la Corte di Appello di Bari ha, pertanto, rilevato che nel caso di specie le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori non consentivano con ragionevole certezza di inferire la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro di natura subordinata, essendosi limitati i verbalizzanti a riempire i campi precompilati del processo verbale di rilevamento e identificazione del personale nella parte relativa all’inserimento del rapporto di dipendenza, della tabella dei giorni e dell’orario di lavoro e pochi altri campi, compilazione eccessivamente sommaria che non consentiva di dare un concreto contenuto all’eventuale rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

Quanto all’onere probatorio, la Corte di Appello ha rimarcato, infatti, che nella specie toccava all’ITL Foggia provare la natura subordinata dei rapporti di lavoro di cui al verbale unico di accertamento e notificazione e non di certo all’opponente dimostrare la natura autonoma del rapporto dei due lavoratori trovati sul cantiere il giorno dell’accesso ispettivo.

In particolare, sarebbe stato onere dell’ITL provare che nel caso di specie ricorressero effettivamente i requisiti della subordinazione ai fini dell’applicazione della maxisanzione.

L’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è, infatti, l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza  di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per sé non decisiva; sicchè qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il Giudice deve ritenere che l’onere della prova a carico dell’attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr.: Cass., S.L., n.21028/2006; Trib. Cosenza, S.L., n.511/2020).

Ed ancora, è stato affermato (cfr.: Cass., S.L., n.2728/2010; Trib. Roma, S.L. n.9107/2019) che “In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l’esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione – ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall’emanazione di ordini specifici oltre che dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione della prestazione lavorativa – non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l’esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest’ultimo equivalga alla dimostrazione della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto”.

Peraltro, come precisato dalla Corte di Appello, l’oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione consiste non già nell’accertamento della legittimità dell’atto amministrativo impugnato, ma della pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l’emissione del provvedimento punitivo.

All’Amministrazione, che riveste – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta/opposta), incombe l’obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. Al contrario, all’opponente – qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull’esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell’illecito – spetta l’onere di provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’amministrazione (v. ad es.: Cass. nn.3837 del 2001, 2363 del 2005, 5277 del 2007, 12231 del 2007, 27596 del 2008; cfr. anche Cass. sez. un. 20930 del 2009 e Cass. nn.5122 del 2011 e 4898 del 2015).

Nel caso in esame la Corte di Appello ha ritenuto che l’onere della prova non fosse stato assolto dall’ITL di Foggia.

Avv. Lucia Martino

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