IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO “INDENNITA’ DI BUONUSCITA”

Tribunale di Foggia – Sezione lavoro – sentenza n.2245/2025 del 5.11.2025
Con la sentenza in commento il Tribunale di Foggia ha accolto il ricorso, avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio, proposto da una ex docente in pensione nei confronti di INPS e Ministero dell’Istruzione e del Merito.
In particolare, la ex docente aveva lamentato in giudizio l’omessa considerazione da parte dell’INPS, ai fini della liquidazione del T.F.S., dei periodi oggetto delle domande di riscatto (relative sia ad alcuni periodi di servizio pre-ruolo, che agli anni del corso legale degli studi universitari), nonchè degli errori nella individuazione della data di decorrenza della sua iscrizione al Fondo di previdenza ex ENPAS; errori che, naturalmente, avevano avuto gravi ripercussioni nel calcolo dell’importo che le era stato liquidato a titolo di T.F.S..
Il Giudice del lavoro, sulla base della documentazione prodotta in giudizio da entrambe le parti, ha accolto la domanda della ricorrente, rilevando che, oltre a non essere state correttamente valutate le domande di riscatto presentate dall’ex docente, fosse stato anche erroneamente considerato un più limitato periodo del servizio di ruolo. La domanda è stata, invece, rigettata con riferimento al periodo del servizio pre-ruolo inerente alle supplenze annuali, rispetto al quale da parte dell’INPS era stata eccepita la mancanza di domanda di riscatto.
Si tratta di una problematica, quella relativa alla corretta liquidazione del T.F.S., che spesso ci si trova ad affrontare nelle aule giudiziarie, in quanto non sono infrequenti da parte dell’INPS e/o del MIM errori come quelli del tipo esaminati nella sentenza in commento.
Prima di affrontare nel merito la questione il Giudice del lavoro ha dovuto, innanzitutto, soffermarsi su alcune eccezioni preliminari, che erano state sollevate dall’INPS al fine di sottrarsi al pagamento delle somme richieste dalla ricorrente.
Si tratta, in particolare, delle eccezioni di presunto difetto di giurisdizione del Giudice del lavoro, di improcedibilità del ricorso e di decadenza dall’azione giudiziaria che, anche con l’ausilio delle osservazioni all’uopo formulate dai difensori della ricorrente, sono state tutte rigettate dal Tribunale di Foggia.
Quanto al merito della controversia, si rende opportuno richiamare le norme che disciplinano il T.F.S..
Ai sensi del D.P.R. 1032/1973, al personale docente di ruolo, assunto con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000, va corrisposto il “Trattamento di Fine Servizio” (la c.d. indennità di buonuscita) alla cessazione del servizio.
La liquidazione avviene d’ufficio da parte dell’INPS senza bisogno di apposita domanda da parte dell’interessato.
Per il riconoscimento del T.F.S. è necessario essere iscritti al fondo di previdenza gestito dall’ex ENPAS.
L’art.14 D.P.R. n.1032/1973 stabilisce che ai fini della indennità di buonuscita si computa il servizio prestato in qualità di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell’art.41. In base al primo comma dell’art.41 D.P.R. n.1032/1973 l’iscrizione ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e cessa dalla data di cessazione dal servizio per qualunque causa.
L’art.15 del citato D.P.R. – rubricato “Servizi e periodi riscattabili”, stabilisce che “I servizi statali non compresi nell’art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto. Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale. Il diritto di riscatto può essere esercitato in tutto o in parte. Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell’interessato ……”.
Tra i servizi riscattabili rientrano anche quelli dei corsi di studio universitari (v. art.1 L. n.1368/1965).
L’art.24 D.P.R. n.1032/1973 stabilisce, poi, che il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve presentare la domanda all’amministrazione del Fondo di previdenza, per il tramite dell’amministrazione alla quale appartiene, che ne cura l’istruttoria. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio.
In applicazione delle predette norme, dunque, il Tribunale di Foggia ha accolto la domanda di riliquidazione del T.F.S. presentata dalla ricorrente, fatta eccezione unicamente per i periodi anteriori all’immissione in ruolo relativi ad incarichi annuali, per i quali, tuttavia, come era stato evidenziato da questa difesa, non occorreva presentare alcuna domanda di riscatto, essendo gli stessi computabili ex se, ai sensi degli artt.14 e 41 D.P.R. n.1032/1974.
Su identica questione, in effetti, si è già pronunciata altra giurisprudenza di merito (cfr.: C.A. Reggio Calabria, S.L., n.380/2022; Tribunale di Monza, S.L., n.245/2025) accogliendo la tesi che era stata sostenuta in giudizio dalla ricorrente.
Come già detto, l’art.14 del D.P.R. n.1032/1973 stabilisce espressamente che per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza e, pertanto, ai fini della riliquidazione del T.F.S., si sarebbero dovuti computare anche gli incarichi annuali ricoperti dalla ricorrente, senza soluzione di continuità, anteriormente all’immissione in ruolo e che erano stati riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza.
A tal proposito va ricordato che l’art.1 della L. n.1077/1966, rubricato “Estensione ai dipendenti civili non di ruolo dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo”, ha stabilito che “Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di riversibilita’ per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alle ritenute ed ai contributi, nonche’ le disposizioni sulla concessione dell’equo indennizzo per la perdita dell’integrita’ fisica e sull’assunzione, a carico dello Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni o infermita’ dipendenti da causa di servizio”.
L’art 4 della L. n.1077/1966 esclude da tale equiparazione “il personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno”.
La Corte Costituzionale, inoltre, con sentenza n.40 del 1973 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.1 della Legge n.1077/1966 nella parte in cui non contempla tra i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, con la disciplina già prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale.
Peraltro, più volte la Giurisprudenza amministrativa ha rilevato che, ai fini dell’estensione dei trattamenti di previdenza e quiescenza di cui all’art.1 L.n.1077/1966, il requisito dell’anzianità di servizio non di ruolo è integrato ove il personale sia stato nominato con incarico annuale, indipendentemente dall’effettiva durata della prestazione del servizio (cfr.: CdS, Sez. VI, n.584/1986; CdS, Sez.VI, n.5268/2004).
La ricorrente, pertanto, avrebbe avuto senz’altro diritto a vedersi riconoscere ai fini del T.F.S. anche i periodi di servizio corrispondenti agli incarichi annuali ricoperti, quali emergevano non solo dai certificati di servizio, ma anche dallo stato matricolare.
Avv. Lucia Martino
