LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’, CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI NEL PUBBLICO IMPIEGO
Commento a Corte di Cassazione – Sezione II Civile – sentenza n.11811 del 18/06/2020
La disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi nel pubblico impiego è contenuta nell’art.53 del Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.).
In particolare, la norma stabilisce che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. n.3 del 10.1.1957, salvo alcune specifiche deroghe consentite dal Legislatore ed ivi espressamente richiamate (ad es., quella per i lavoratori con contratto part-time).
In base alla citata disposizione, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi extraistituzionali retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’Amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
Gli incarichi retribuiti in questione sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi derivanti:
- dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
- dalla partecipazione a convegni e seminari;
- da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
Lo svolgimento di incarico extraistituzionale retribuito senza la preventiva autorizzazione comporta per il pubblico dipendente gravi sanzioni.
Infatti, oltre alla decadenza dall’impiego, prevista dall’art.63 D.P.R. n.3/1957 per l’ipotesi di inosservanza alla diffida a cessare la situazione di incompatibilità, il dipendente è passibile di sanzione disciplinari. Inoltre, il dipendente, qualora non vi provveda il soggetto erogante, dovrà versare il compenso ricevuto per le prestazioni svolte nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
Ulteriori sanzioni sono, poi, previste a carico dei funzionari responsabili del procedimento, anche per violazioni di carattere formale (come quelle afferenti gli obblighi di comunicazione previsti dal comma 11 del citato art.53).
Come più volte sottolineato dalla Corte di legittimità, lo scopo della normativa in questione è quello di garantire l’imparzialità, l’efficienza ed il buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt.97 e 98 Cost., e di evitare che il pubblico dipendente possa svolgere incarichi ulteriori rispetto a quelli che discendono dai propri doveri istituzionali, distogliendolo da essi ovvero creando forme autorizzate di concorrenza soggettiva in capo al medesimo soggetto interessato, e procurandogli un vantaggio economico che non ne giustificherebbe, se stabile e duraturo e, quindi, dotato dei caratteri della prevalenza e continuità, la permanenza all’interno della pubblica amministrazione, con i conseguenti rilevanti oneri ad essa attributi.
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affrontato la questione dei possibili effetti di una eventuale autorizzazione postuma e/o rilasciata “ora per allora” allo svolgimento di incarichi estraistituzionali.
Ebbene, partendo proprio dalla considerazione delle finalità perseguite dal Legislatore con l’istituto in commento, la Corte di Cassazione con la sentenza n.11811/2020 ha escluso che possa essere concessa un’autorizzazione successiva con efficacia sanante.
In particolare, afferma la Corte che l’autorizzazione postuma, o anche quella “ora per allora”, risulta ontologicamente incompatibile con la finalità dell’istituto della previa autorizzazione che, in base al disposto dell’art.53, comma 7, TUPI, è quella di verificare, necessariamente ex ante, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Laddove, “il dovere di rispettare la regola per cui – tra gli incarichi non vietati – gli incarichi extraistituzionali consentiti al dipendente (rispetto ai quali quest’ultimo è legittimato a trattenere le relative remunerazioni) sono solo quelli o previamente autorizzati dall’Amministrazione datoriale o quelli dalla stessa direttamente conferiti costituisce interpolativamente (giacchè introdotto per legge) null’altro che uno dei diversi doveri del dipendente che rientrano nel fascio dei suoi obblighi dovuti per effetto del rapporto lavorativo dipendente”.
