IL “DECRETO AGOSTO” PROROGA GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO
In base all’art.14 del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020, i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza da Covid-19 (complessive 18 settimane previste dall’art.1 dello stesso D.L.) oppure dell’esonero contributivo fino a 4 mesi (previsto, in alternativa, alla CIG dall’art.3 dello stesso D.L.), non possono né procedere a licenziamenti collettivi né a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, in questo ultimo caso a prescindere dal numero dei dipendenti.
Vi sono, tuttavia, delle eccezioni, in quanto la norma prevede che restano fuori dal divieto i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività. Inoltre, è possibile licenziare in caso di accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a detto accordo (in questo caso i lavoratori beneficiano della NASPI). Così come sono possibili i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
L’art.1, comma 1, del D.L. 104/2020, in particolare, prevede la possibilità di beneficiare di 9 settimane di CIG, incrementate ad ulteriori 9 settimane secondo le modalità di cui al comma 2.
Le ulteriori 9 settimane di CIG, in base al citato comma 2, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato.
Le complessive ulteriori 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020 e i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. n.18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane.
Se le aziende decidono di non ricorrere nuovamente alla CIG, o nell’ipotesi in cui ne abbiano già beneficiato a maggio e giugno, ai sensi dell’art.3 del citato D.L. potranno beneficiare dell’esonero contributivo totale per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020.
L’interpretazione delle citate norme consente di ritenere, dunque, che le imprese potranno procedere a licenziamenti collettivi e per g.m.o. solo dopo avere esaurito tutte le 18 settimane di CIG previste dal nuovo decreto (importante è anche verificare in quale periodo si collocano le settimane richieste ed autorizzate in precedenza, perché quelle collocate dopo il 12 luglio vengono imputate alle prime 9 settimane, con conseguente riduzione delle 18 settimane totali).
In conseguenza di ciò, il divieto di licenziamento opera fino al 15 novembre 2020 (a meno che, come già detto, non vi siano precedenti periodi di CIG collocati successivamente al 12 luglio che andrebbero a ridurre le 18 settimane, con conseguente possibilità di licenziare prima di detta data, allo scadere della CIG) o, in caso di mancata richiesta della CIG, fino al 31.12.2020, termine entro il quale si può usufruire dell’esonero contributivo.
In alternativa le imprese potranno stipulare un accordo collettivo aziendale che, con il consenso dei lavoratori interessati, preveda un incentivo all’esodo. Tale accordo, però, deve essere stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Naturalmente, restano salve altre ipotesi di licenziamento e/o recesso, tra cui il licenziamento disciplinare, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova, il licenziamento dei dirigenti, dei lavoratori domestici, ecc.
Per quanto riguarda le conseguenze, il licenziamento adottato in violazione dei predetti divieti, secondo l’opinione dominante in dottrina, è considerato nullo, con conseguente diritto del lavoratore alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.
