Opposizione a sanzioni amministrative: la Corte d’Appello di Bari sul valore probatorio dei verbali ispettivi e sulla valutazione delle prove

Corte d’Appello di Bari, Sezione Lavoro, sentenza n. 368 del 20 aprile 2026
Con la sentenza n. 368 del 20 aprile 2026, pubblicata il 21 maggio 2026, la Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro – ha accolto l’appello proposto da un’impresa agricola individuale, assistita dall’Avv. Federica Volpe, riformando integralmente la decisione del Tribunale di Foggia e annullando l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
La pronuncia si segnala per il richiamo ai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di opposizione a sanzioni amministrative e per l’attenzione dedicata al tema della prova nel procedimento sanzionatorio.
Il caso
La vicenda trae origine dalla denuncia di un lavoratore agricolo, il quale sosteneva di aver prestato attività lavorativa per quattro stagioni consecutive, dal 2016 al 2020, per un numero di giornate superiore rispetto a quello risultante dalle registrazioni aziendali.
Sulla base delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori presso alcuni informatori indicati dallo stesso denunciante, l’Ispettorato contestava all’impresa l’omessa registrazione sul Libro Unico del Lavoro delle giornate effettivamente lavorate, irrogando la relativa sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008.
L’impresa proponeva opposizione, deducendo, oltre a vizi di carattere formale e procedurale, plurimi profili di criticità dell’accertamento ispettivo, tra cui l’assenza di adeguati riscontri oggettivi a sostegno delle dichiarazioni raccolte, le incongruenze emerse dall’istruttoria, l’inattendibilità delle dichiarazioni assunte e l’incompatibilità della ricostruzione ispettiva con le caratteristiche stagionali del lavoro in agricoltura.
La decisione del Tribunale di Foggia
Il Tribunale rigettava l’opposizione ritenendo che le prove raccolte nel corso del giudizio confermassero sostanzialmente gli elementi acquisiti in sede ispettiva e fossero sufficienti a fondare la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione.
La riforma della sentenza in appello
La Corte d’Appello, accogliendo le censure formulate dalla difesa dell’impresa appellante, ha invece riformato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo che il quadro probatorio posto a fondamento della sanzione presentasse rilevanti profili di criticità tali da non consentire di ritenere adeguatamente provata la violazione contestata.
La contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali
Particolare rilievo è stato attribuito alla divergenza tra le dichiarazioni rese dal principale informatore in sede ispettiva e quelle successivamente rese nel corso della testimonianza in giudizio.
In sede ispettiva l’attività lavorativa del denunciante era stata collocata nel periodo compreso tra settembre e metà marzo; in sede testimoniale, invece, lo stesso soggetto aveva indicato un arco temporale diametralmente opposto, da marzo a settembre.
La Corte ha ritenuto tale contraddizione particolarmente significativa, poiché incidente direttamente sul nucleo essenziale della contestazione e sulla stessa attendibilità della fonte dichiarativa.
La distanza temporale tra fatti e dichiarazioni
Un ulteriore elemento valorizzato dalla Corte riguarda il considerevole lasso di tempo trascorso tra i fatti oggetto di contestazione e le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva.
Secondo la sentenza, in situazioni di questo tipo non può automaticamente operare quel criterio di maggiore attendibilità spesso riconosciuta alle dichiarazioni rese agli ispettori rispetto a quelle successivamente formulate nel processo. Tale maggiore affidabilità presuppone infatti vicinanza ai fatti, spontaneità e assenza di condizionamenti, elementi che nel caso concreto non risultavano adeguatamente riscontrati.
La necessità di valutare l’intero quadro istruttorio
La Corte ha inoltre censurato la decisione di primo grado per non aver considerato in maniera complessiva tutte le risultanze istruttorie emerse nel processo.
Il giudice, infatti, è chiamato a valutare unitariamente il materiale probatorio disponibile, verificando la coerenza delle diverse fonti di prova e tenendo conto anche degli elementi incompatibili con la ricostruzione prospettata dall’Amministrazione.
Onere della prova e opposizione a sanzioni amministrative
La pronuncia richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’Amministrazione, pur assumendo formalmente il ruolo di convenuta, riveste sostanzialmente la posizione di attrice ed è pertanto tenuta a dimostrare la fondatezza della pretesa sanzionatoria.
Spetta quindi all’ente accertatore fornire una prova adeguata, coerente e convincente della violazione contestata, mentre l’opponente può limitarsi a contestarne la sussistenza o a dimostrare fatti incompatibili con la ricostruzione proposta.
Sul punto la sentenza richiama principi consolidati affermati, tra le altre, da Cass. civ. n. 34657/2023, Cass. civ. n. 1921/2019 e dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20930/2009.
Il valore probatorio del verbale ispettivo
Di particolare interesse è il richiamo al consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di efficacia probatoria del verbale ispettivo (Cass. civ., Sez. II, n. 6565/2007).
Secondo tale orientamento, il verbale presenta tre diversi livelli di efficacia probatoria:
- fede privilegiata fino a querela di falso per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margine di apprezzamento, nonché per la provenienza del documento e le dichiarazioni ricevute;
- fede fino a prova contraria per la veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese da parti o terzi, a condizione che sia possibile il controllo delle fonti di conoscenza;
- semplice elemento di prova liberamente valutabile in mancanza dell’indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni sono riportate, valutabile dal giudice nel concorso con gli altri elementi.
Ne consegue che il verbale ispettivo non può essere considerato una prova autosufficiente della violazione contestata, soprattutto quando le dichiarazioni raccolte risultino contraddittorie, inattendibili o prive di adeguati riscontri.
Dichiarazioni ispettive e testimonianze: nessuna prevalenza automatica
La Corte richiama inoltre il principio affermato dalla Cassazione (Cass. civ., Sez. VI-2, n. 14495/2021), secondo cui non esiste una regola che attribuisca automaticamente prevalenza alle dichiarazioni rese in sede ispettiva rispetto alle deposizioni testimoniali raccolte nel processo.
Entrambe le fonti di prova devono essere sottoposte a una valutazione comparativa e critica ai sensi dell’art. 116 c.p.c., tenendo conto della loro coerenza interna e della presenza di eventuali riscontri esterni.
Conclusioni
La sentenza della Corte d’Appello di Bari conferma che, nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale ispettivo rappresenta certamente un importante elemento di prova, ma non può sostituire il rigoroso accertamento dei fatti contestati.
La decisione riafferma inoltre che l’Amministrazione è tenuta a fornire una prova solida e coerente della violazione e che il giudice deve procedere a una valutazione critica dell’intero materiale istruttorio, senza attribuire valore decisivo a dichiarazioni che presentino profili di contraddittorietà o che non trovino adeguato riscontro negli altri elementi acquisiti al processo.
La pronuncia si inserisce nel solco dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione e offre indicazioni di particolare interesse per imprese, professionisti e operatori coinvolti nel contenzioso in materia di accertamenti ispettivi e sanzioni amministrative.
Avv. Federica Volpe

Una risposta.
[…] La decisione veniva tuttavia integralmente riformata dalla Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro che, con sentenza n. 368/2026, annullava sia l’ordinanza-ingiunzione sia il presupposto Verbale Unico di Accertamento (https://www.studiolegalelei.it/articoli/opposizione-a-sanzioni-amministrative-la-corte-dappello-di-b…). […]
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