C.so Umberto I n.111 - Orta Nova - Via A. Gramsci n.107/A - Foggia
0885.791544 - O881.1744900
leistudiolegale@gmail.com

Il termine di prescrizione dei contributi previdenziali in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella di pagamento

Il termine di prescrizione dei contributi previdenziali in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella di pagamento

Tribunale di Foggia – Sezione lavoro – sentenza n.444/2026 del 4.2.2026

Con la sentenza in commento il Tribunale di Foggia ha accolto il ricorso avente ad oggetto una intimazione di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa a crediti contributivi ed accessori (Mod. DM/10, contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale, contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, somme aggiuntive, interessi di mora) di pertinenza degli anni 2012, 2014, 2015 e 2016, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente (che in giudizio era assistito dai sottoscritti difensori) sulla base della considerazione che gli atti prodromici (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito INPS) non gli erano mai stati notificati.

Occorre ricordare che l’art.3, comma 9, lett.b), della legge 8 agosto 1995, n.335 stabilisce il termine di prescrizione quinquennale per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.

Tale termine di prescrizione, come più volte affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., tra le tante: Corte Appello Roma, S.L., n.310/2018; Cass., S.L., n.2620/2012; Cass., S.L., n.8814/2008), si applica anche al credito accessorio per somme aggiuntive.

In particolare, è stato evidenziato che il credito per somme aggiuntive ha la stessa natura dell’obbligazione principale e, pertanto, deve essere assoggettato allo stesso termine di prescrizione. Il rapporto di accessorietà e dipendenza funzionale tra debito contributivo e somme dovute per omesso o ritardato pagamento fa sì che il credito per le somme aggiuntive si origini de jure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione, e segue lo stesso regime prescrizionale delle omissioni contributive.  

Inoltre, come rilevato dalla Corte di legittimità (cfr., in particolare: Cass. SS.UU. n.23397/2016), la prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale, rimane quinquennale e non si converte in decennale ai sensi dell’art.2954 c.c..

La prescrizione decennale di cui all’art.2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell’agente di riscossione o l’avviso di addebito INPS, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell’INPS divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti.

Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art.2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.      

Ebbene, con riferimento al caso oggetto della sentenza in commento, va rilevato che l’INPS, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito di avere provveduto a notificare tramite pec gli avvisi di addebiti prodromici dell’intimazione di pagamento e, al fine di fornire la prova della notifica, aveva depositato dei file in formato “xml”.

I sottoscritti difensori, tuttavia, avevano replicato alla predetta eccezione evidenziando l’inidoneità, sotto il profilo probatorio, dei predetti file, in quanto, ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e del D.P.R. n.68/2005, la prova della notifica degli avvisi di addebito si sarebbe dovuta e potuta fornire solo producendo in giudizio le ricevute di accettazione ed avvenuta consegna delle pec in formato “.eml” o “.msg”.

Ciò, infatti, trova conferma nelle disposizioni dettate al riguardo dal D.M. 2.11.2005 e nelle regole tecniche di attuazione dell’art.17 D.P.R. n.68/2005.

In particolare, l’art.1 del citato D.M. rubricato “definizioni”, definisce la ricevuta completa di avvenuta consegna come “la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed il messaggio in originale”. Inoltre, i dati di certificazione sono così definiti: “i dati, quali ad esempio data ed ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l’invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di posta elettronica certificata del mittente; tali dati sono inseriti nelle ricevute e sono trasferiti al titolare destinatario insieme al messaggio originale per mezzo di una busta di trasporto”.   

Dall’esame delle regole tecniche (v. punti 6.3.3 e 6.5.2.1) si evince che il corpo del messaggio della ricevuta di accettazione e della ricevuta completa di avvenuta consegna costituisce la vera e propria ricevuta in formato leggibile, secondo un modello che riporta i dati descritti nelle citate regole tecniche, e che gli stessi dati di certificazione sono inseriti all’interno di un file XML da allegare alla ricevuta. All’interno della ricevuta potranno, inoltre, essere presenti ulteriori allegati

E’ evidente, allora, che in mancanza della produzione delle ricevute di accettazione e delle ricevute complete di avvenuta consegna in formato .eml o .msg, la mera allegazione di file “xml” si configuri inidonea a provare la notifica degli avvisi di addebito/cartelle di pagamento, in quanto detti file, oltre ad essere dei file di testo modificali, non possono provare la presenza di eventuali documenti allegati.

Il file in forma xml, costituisce, infatti, un file distinto, che viene allegato alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e che riporta unicamente i dati di certificazione previsti nelle citate regole tecniche, ma dal quale non può assolutamente evincersi se sia o meno allegato ad esso un documento (nel caso di specie, un avviso di addebito).

Sulla base dei rilievi formulati dai sottoscritti difensori, ed alla luce della normativa regolante la materia, il Tribunale di Foggia ha, pertanto, annullato l’intimazione di pagamento e dichiarato non dovute le somme iscritte a ruolo.

Avv. Lucia Martino – Avv. Federica Volpe

Condividi