Avviso di addebito INPS annullato dal Tribunale di Foggia: l’onere della prova grava sull’Istituto previdenziale

Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, sentenza n. 453 del 18.02.2026
Con la sentenza in commento il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro ha accolto l’opposizione proposta dagli Avv.ti Federica Volpe e Lucia Martino nell’interesse di una società, annullando un avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto il pagamento di oltre € 13.000 a titolo di contributi.
La decisione ribadisce un principio consolidato in materia di opposizione ad avviso di addebito: l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva grava sull’Istituto Previdenziale.
Il caso
La società opponente impugnava un avviso di addebito relativo a contributi IVS (Gestione Agricola – Datori di lavoro), emesso sulla base di un Verbale Unico di Accertamento e Notificazione redatto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione venivano contestate diverse violazioni in materia di lavoro agricolo:
- registrazione di un numero di giornate inferiori a quelle effettivamente lavorate;
- superamento dei limiti massimi di orario settimanale;
- mancato godimento del riposo settimanale;
- irregolarità nella tenuta del Libro Unico del Lavoro.
La difesa della Società sollevava numerose eccezioni, tra cui:
- inesistenza della notifica via PEC dell’avviso di addebito;
- violazione dell’art. 24, co. 3, D.Lgs. 46/1999, per emissione dell’avviso di addebito in pendenza del giudizio di opposizione al verbale ispettivo;
- prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, L. 335/1995;
- omessa indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni e somme aggiuntive;
- infondatezza nel merito della pretesa contributiva.
La decisione
Il Giudice del lavoro, recependo la linea difensiva dello Studio, ha accolto l’opposizione annullando integralmente l’avviso di addebito.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto dirimente il mancato assolvimento dell’onere della prova in capo all’INPS.
E’ orientamento consolidato della Corte di Cassazione quello secondo cui “in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo; ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo contributivo preteso dall’INPS sulla base di verbale ispettivo, incombe sull’Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (v., tra le tante, Cass. 6/9/2012 n. 14965 e Cass., 10/11/2010, n. 22682).
Nel caso di specie, tuttavia, l’unico elemento posto dall’INPS a fondamento della propria pretesa era proprio (soltanto) il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Tale verbale era però già stato impugnato autonomamente dalla società, con il patrocinio dell’avv. Federica Volpe, e annullato con precedente sentenza n. 2646/2025 del medesimo Tribunale di Foggia – Sezione lavoro (vedi la pagina https://www.studiolegalelei.it/articoli/opposizione-ordinanza-ingiunzione-centrale-lonere-della-prova-dellispettorato-territoriale-del-lavoro/).
Venuto meno l’atto presupposto e difettando ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare le violazioni contestate, il Giudice del Lavoro ha ritenuto non provata la pretesa contributiva, accogliendo l’opposizione e annullando integralmente l’avviso di addebito impugnato.
Avv. Federica Volpe
