Opposizione ordinanza-ingiunzione: centrale l’onere della prova dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro

Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, sentenza n. 2646 del 13.12.2025 (est. dott.ssa A. De Salvia)
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro ha annullato un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro nei confronti di una società cooperativa agricola, difesa dall’avv. Federica Volpe, per violazioni della normativa in materia di lavoro.
Il caso
Una società cooperativa agricola era stata destinataria di un’ordinanza-ingiunzione adottata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro all’esito di accertamenti ispettivi avviati a seguito delle denunce presentate da un lavoratore.
Le sanzioni amministrative irrogate riguardavano presunte violazioni riferite alla posizione del lavoratore denunciante e, in particolare:
- il versamento all’INPS di contributi previdenziali e assicurativi per un numero di giornate inferiori a quelle effettivamente prestate;
- l’omessa registrazione sul Libro Unico del Lavoro delle esatte giornate di lavoro e dell’effettivo orario di lavoro prestato;
- il superamento del limite previsto per la durata massima settimanale dell’orario di lavoro (media 48 ore settimanali);
- l’omessa concessione del riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, ogni 7 giorni.
Avverso l’ordinanza-ingiunzione notificata, la società cooperativa, con il patrocinio dell’avv. Federica Volpe, proponeva ricorso in opposizione ai sensi degli artt. 22 L. n.689/81 e 6 D.Lgs. 150/2011, chiedendo, l’annullamento del provvedimento impugnato e delle pretese sanzionatorie dall’Amministrazione, previa declaratoria di infondatezza delle violazioni contestate.
L’onere della prova nel giudizio di opposizione
In via preliminare, il Tribunale ha ribadito il consolidato principio secondo cui, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, l’onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi delle violazioni contestate grava sull’Amministrazione.
Come affermato dal Giudice del lavoro, infatti, “con l’opposizione all’ordinanza – ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell’onere delle prova, rispettivamente dalla p.a. e dall’opponente”.
Nel caso di specie, il Tribunale di Foggia ha ritenuto che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro non avesse adeguatamente assolto a tale onere probatorio.
L’incapacità a testimoniare del lavoratore denunciante
Elemento centrale della decisione è stata la valutazione di inattendibilità del lavoratore denunciante, escusso come testimone nel giudizio di opposizione.
La difesa della società cooperativa aveva infatti eccepito l’incapacità a testimoniare del lavoratore ai sensi dell’art. 246 c.p.c., opponendosi all’ammissione della relativa prova testimoniale.
In particolare, era stato evidenziato che il procedimento ispettivo non era stato avviato d’ufficio, bensì su iniziativa dello stesso lavoratore denunciante, e che le violazioni contestate attenevano ad elementi del suo rapporto di lavoro. Tali circostanze, unitamente alla natura oggettiva delle violazioni ascritte e alla posizione giuridica del dichiarante, rendevano evidente l’esistenza di un interesse diretto e concreto all’esito del giudizio, anche in funzione del conseguimento di specifici diritti connessi all’oggetto della causa.
Secondo l’indirizzo della Suprema Corte, infatti, “quando l’addebito che ha dato luogo alla sanzione attenga ad elementi che riguardano il rapporto di lavoro di colui che depone come teste, non potendosi escludere a priori l’esistenza d’un interesse che legittimi la sua partecipazione al giudizio, il lavoratore è incapace di testimoniare” (Cass. 9 maggio 2007 n. 10545; Cass. 29 maggio 2006 n. 12739; Cass. 8 giugno 2000 n. 7835).
Nel caso di specie, l’interesse concreto e attuale del lavoratore denunciante risultava ulteriormente confermato dalla pendenza,dinanzi allo stesso Tribunale di Foggia, di un giudizio promosso dal medesimo lavoratore per il pagamento di differenze retributive, riferite proprio ai periodi di lavoro asseritamente non regolarizzati oggetto dell’accertamento ispettivo e del giudizio di opposizione.
Ne derivava, pertanto, l’assenza della necessaria condizione di terzietà propria della figura del testimone.
La decisione
Con la sentenza n. 2646/2025, il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro ha accolto il ricorso proposto dalla società cooperativa, annullando l’ordinanza-ingiunzione e le sanzioni irrogate.
Il Giudice del lavoro, recependo la linea difensiva dello Studio, ha ritenuto che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro non avesse fornito adeguata prova delle violazioni contestate, giudicando inidonee a provare le circostanze addotte sia le dichiarazioni del lavoratore denunciante, in quanto inficiate da inattendibilità per il diretto interesse personale, sia quelle rese da altro teste, ritenuto non genuino in quanto titolare di posizione del tutto assimilabile, avendo anch’egli presentato analoga richiesta di intervento all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Avv. Federica Volpe

Una risposta.
[…] Nel caso di specie, tuttavia, l’unico elemento posto dall’INPS a fondamento della propria pretesa era proprio (soltanto) il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Tale verbale era però già stato impugnato autonomamente dalla società, con il patrocinio dell’avv. Federica Volpe, e annullato con precedente sentenza n. 2646/2025 del medesimo Tribunale di Foggia – Sezione lavoro (vedi la pagina https://www.studiolegalelei.it/articoli/opposizione-ordinanza-ingiunzione-centrale-lonere-della-prov…). […]
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