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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale nel pubblico impiego: Tribunale di Trani – Sezione lavoro – ordinanza del 01.04.2021 – Est. dott. Marco Sabino Loiodice

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale nel pubblico impiego: Tribunale di Trani – Sezione lavoro – ordinanza del 01.04.2021 – Est. dott. Marco Sabino Loiodice

La disciplina dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale nel pubblico impiego è contenuta nell’art.55-ter D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i..

In particolare, il comma 1 della citata disposizione, nella versione attualmente in vigore, stabilisce che “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorita’ giudiziaria, e’ proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali e’ applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessita’ dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, puo’ sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso puo’ essere riattivato qualora l’amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita’ di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente”.

Si tratta di una disciplina che ha subito diverse modifiche nel tempo, la più significativa delle quali è quella introdotta dalla Riforma Brunetta del 2009, che ha fatto venire meno la cd. pregiudiziale penale.

La regola generale introdotta dalla riforma del 2009 è, infatti, quella dell’autonomia dei due procedimenti, quello disciplinare e quello penale. La norma appena citata contempla la possibilità della sospensione del procedimento disciplinare (dunque, facoltativa e non obbligatoria) come eccezione, cioè, nei casi di maggiore gravità e nei limiti in cui ricorrano casi di particolare complessità e qualora l’istruttoria disciplinare non abbia consentito di acquisire elementi sufficienti alla contestazione. 

Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla normativa previgente, che consentiva di differire la contestazione disciplinare all’esito del procedimento penale, nel sistema introdotto dalla riforma del 2009 l’Amministrazione è obbligata ad attivare immediatamente il procedimento disciplinare non appena ha notizia della presunta infrazione e dell’esistenza di un procedimento penale, salva la possibilità di sospenderlo, e salva, comunque, la possibilità di adottare nei confronti del dipendente le opportune misure cautelari.

Tuttavia, come rilevato dal Giudice del lavoro nella ordinanza in commento, una volta verificatasi la decadenza dall’azione disciplinare, la sospensione cautelare dal servizio successivamente disposta si configura illegittima per un vizio derivato.

Con la predetta ordinanza, pertanto, il Giudice del lavoro del Tribunale di Trani ha disposto l’immediata riammissione in servizio di un lavoratore che era stato illegittimamente sospeso dal servizio a seguito di un tardivo procedimento disciplinare connesso a procedimento penale.

La vicenda penale aveva avuto inizio nel lontano 2011 ed il giudizio penale di primo grado, protrattosi per circa un decennio, si era concluso nel gennaio del 2020 con una sentenza, in parte di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, ed in parte di condanna del lavoratore.

Il datore di lavoro pubblico (nel caso di specie, un Ente locale), sebbene fin dal 2012 fosse venuto a conoscenza del procedimento penale e dei capi di imputazione del lavoratore (afferenti, peraltro, l’attività lavorativa svolta alle dipendenze dell’Ente), e sebbene fosse stato destinatario di tutti i più significativi atti del procedimento penale (atti di cui era stato precipuamente investito lo stesso U.P.D.) e si fosse, persino, costituito parte civile nel procedimento penale, era rimasto per circa dieci anni completamente inerte, in quanto non aveva mai pensato di attivare un procedimento disciplinare, né di adottare misure cautelari nei confronti del lavoratore.

L’iniziativa disciplinare, infatti, veniva esercitata solo a seguito della comunicazione del dispositivo della sentenza penale di primo grado, asserendo l’Ente che solo in quel momento aveva acquisito la piena conoscenza dei fatti contestati al lavoratore. All’esito del procedimento disciplinare, sebbene il lavoratore avesse eccepito già in quella sede l’intervenuta decadenza del datore di lavoro dal potere disciplinare, l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari decideva di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale (considerato che nel frattempo era stato proposto appello avverso la sentenza di primo grado) e, addirittura, di sospendere cautelativamente dal servizio il lavoratore.

Il lavoratore, pertanto, con ricorso ex art.700 c.p.c., impugnava il provvedimento di sospensione dal servizio, evidenziando l’illegittimità della misura cautelare disposta nei suoi confronti sotto diversi profili, primo fra tutti, per essere l’Ente già decaduto dal potere disciplinare.

Va sottolineato che,a differenza di quanto previsto nell’impiego privato, dove la scelta datoriale di sanzionare o meno il lavoratore è discrezionale (nei limiti del divieto di discriminazioni e del rispetto del principio della parità di trattamento), in quanto espressiva di prerogative manageriali, nell’impiego presso la P.A. l’azione disciplinare è obbligatoria, in quanto rispondente ai principi costituzionali di buon andamento della P.A. e di legittimità dell’azione amministrativa. La mancata attivazione di procedimenti disciplinari o il loro immotivato abbandono può, infatti, originare responsabilità disciplinari, amministrativo-contabili e penali in capo all’inerte dirigenza, come previsto dall’art.55-sexies TUPI.

Avv. Lucia Martino

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