Differenze retributive e principio dell’assorbimento – prescrizione dei contributi previdenziali e chiamata in causa dell’INPS: sentenza Tribunale di Foggia – S.L. – 23.9.2021 (Est. Dott. Ivano Caputo)
La pronuncia in commento prende le mosse da una precedente sentenza intervenuta tra le stesse parti, con cui il Tribunale di Foggia aveva accertato la natura subordinata di un rapporto di lavoro formalmente qualificato di natura autonoma, condannando il datore di lavoro pubblico al pagamento in favore della lavoratrice delle corrispondenti differenze retributive (in quel giudizio era stata formulata al riguardo domanda di condanna generica). Con la stessa sentenza il Giudice del lavoro aveva, però, dichiarato inammissibile la domanda volta alla regolarizzazione contributiva del rapporto, sulla base della considerazione che l’INPS non era stato chiamato in causa.
Poiché il datore di lavoro aveva ottemperato solo in parte alla predetta statuizione giudiziale, in quanto si era rifiutato di corrispondere alla lavoratrice alcune voci retributive e, in particolare, l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute ed il trattamento di fine rapporto, mentre l’INPS, invocando impropriamente il giudicato sulla pronuncia di inammissibilità della domanda di regolarizzazione contributiva, si era opposto al versamento dei contributi, la lavoratrice si era vista costretta ad adire nuovamente il Giudice del lavoro, questa volta evocando in giudizio anche l’INPS.
Con la sentenza in commento il Giudice del lavoro ha accolto la domanda della ricorrente relativamente al pagamento del t.f.r. ed alla regolarizzazione contributiva del rapporto.
E’ importante sottolineare che, in base ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le tante: Corte di Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 6.11.2006, n.23646) “Una volta che sia accertata in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione del rapporto come autonomo operata dalle parti, ai fini della determinazione del trattamento economico dovuto si deve considerare nel suo complesso quanto in concreto sia stato già corrisposto al lavoratore e porlo a raffronto con il trattamento minimo dipendente dalla corretta qualificazione del rapporto. Questo principio dell’assorbimento, tuttavia, non può trovare applicazione per le indennità di fine rapporto che, prima e dopo l’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, maturano al momento della cessazione del rapporto (Cass. 4.11.1997 n. 10824)”.
La sentenza in commento ha fatto applicazione di detti principi, sebbene alcuni rilievi critici possono essere formulati nella parte in cui è stato escluso il diritto della lavoratrice all’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Nel ricorso, infatti, la lavoratrice aveva specificamente dedotto la percezione di somme complessivamente inferiori a quelle fissate dal CCNL di Settore. Né erano emersi in giudizio elementi idonei a far superare la presunzione che il compenso percepito dalla lavoratrice in forza dei formali contratti di lavoro autonomo fosse stato erogato quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria. In effetti, in giudizio era stato ampiamente provato (anche con documenti) che i compensi percepiti dalla lavoratrice erano stati commisurati alle ore di lavoro ordinario svolte.
Come è noto, il diritto alle ferie è previsto dalla legge (v. art.36 Cost., art.2109 c.c.) come un diritto irrinunciabile del lavoratore.
E’ stato ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione (cfr.: Corte di Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 21.4.2020. n.7976) che “Dal mancato godimento delle ferie, una volta divenuto impossibile per l’imprenditore adempiere all’obbligazione di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa, deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica. Al fine di escludere il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per le ferie non godute è necessario che il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella “mora del creditore”.
In considerazione di ciò, pertanto, a parere di questo studio legale, la lavoratrice, in conseguenza dell’accertamento della natura subordinata del rapporto, avrebbe dovuto percepire anche l’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto, il Giudice del lavoro ha osservato giustamente che la statuizione di inammissibilità della domanda contenuta nella prima sentenza non impedisse alla lavoratrice di riproporre successivamente la domanda in un nuovo giudizio, trattandosi di una pronuncia di mero rito. Per cui, affermata la giurisdizione del Giudice ordinario nella materia, è stata respinta anche l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS, in quanto la domanda della lavoratrice si riferiva ad un periodo anteriore al 2015, rispetto al quale alcuna prescrizione poteva dirsi maturata alla luce di quanto affermato per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art.3, comma 10 bis, della Legge n.335/1995, norma introdotta dall’art.19 D.L. n.4/2019, convertito con modificazioni in L. n.26/2019, e da ultimo modificata dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato al 31 dicembre 2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione, includendo, altresì, i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015.
Per maggiori approfondimenti sulla specifica materia della prescrizione dei contributi previdenziali, con particolare riferimento al settore del pubblico impiego, si rimanda ad un precedente articolo pubblicato da questo studio legale il 23.7.2020.
Un’ultima osservazione si impone, infine, in merito alla problematica afferente la necessaria chiamata in causa dell’INPS nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di differenze retributive, in funzione della regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro.
Occorre sottolineare, infatti, che l’orientamento giurisprudenziale al quale il Tribunale di Foggia si era richiamato nella prima sentenza intervenuta tra le parti, per giungere, poi, alla statuizione di inammissibilità della domanda di regolarizzazione contributiva per omessa chiamata in causa dell’INPS (Cass. S.L. n.19398/2014), è da ritenersi ormai superato per effetto del recente revirement della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n.8956 del 14.5.2020.
In particolare, la Corte di legittimità nella sentenza da ultimo citata, richiamando i contrapposti orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia, è pervenuta alla conclusione che:
… Fermo, infatti, il condivisibile rilievo che la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un’espressa previsione legislativa (quali ad es. l’art. 18, commi 2 e 4 St. lav., e il D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2), deve per converso rilevarsi che, per principio generale dell’ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un’ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019, ma integra viceversa un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.: e ciò, ripetesi, a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell’azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati. Pertanto, considerato che la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo e dunque anche in questa sede di legittimità, con il solo limite del giudicato (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 26388 del 2008, 9394 del 2017), derivandone ex art. 354 c.p.c. la necessità di rimettere le parti avanti al primo giudice affinchè provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 2786 del 1963), la sentenza impugnata va cassata e le parti rimesse avanti al primo giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione”.
Pertanto, nell’ipotesi in cui sia stata omessa da parte del lavoratore la chiamata in causa dell’INPS, la domanda di regolarizzazione contributiva non potrà più essere dichiarata inammissibile, ma dovrà essere disposta l’integrazione del contraddittorio da parte del Giudice, trattandosi di una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Avv. Lucia Martino
