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Il vincolo di inedificabilità nelle fasce di rispetto autostradale

Il vincolo di inedificabilità nelle fasce di rispetto autostradale

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – ordinanza n.275/2026 del 10.6.2026

Con l’ordinanza in commento il TAR Puglia ha rigettato l’istanza cautelare con cui, nell’ambito del relativo giudizio di legittimità, il proprietario di un fondo agricolo aveva chiesto preliminarmente la sospensione dell’efficacia di un’ordinanza di demolizione adottata nei suoi confronti da un Ente locale ed avente ad oggetto una vasca ad uso irriguo ed un pozzo artesiano.

Il TAR Puglia, aderendo alle difese svolte dall’Ente, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Lucia Martino, ha rilevato come già nella fase cautelare le doglianze del ricorrente si rivelassero palesemente infondate, avuto riguardo, in particolare, alla insistenza del pozzo artesiano e della vasca di raccolta all’interno della fascia di rispetto autostradale ed al carattere assoluto del relativo vincolo di inedificabilità.

In particolare, l’ordinanza di demolizione scaturiva da un esposto di Autostrade per l’Italia S.p.A. con cui si sollecitava l’Ente locale a disporre la demolizione delle predette opere, in quanto realizzate in violazione della L. n. 765/1967, del D.M. n.1404/1968, del D. Lgs. n.285/1992, del D.P.R. n.495/1992, del D.P.R. n.380/2001 e della Circolare ANAS n.109797/2010.

A tal proposito va rilevato che l’art.41-septies della L. n.1150/1942, aggiunto dall’art.19 della L. n.765/1967, stabilisce che fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell’edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada e stabilite da apposito decreto ministeriale.

Con D.M. n.1404/1968 (di attuazione della citata norma), all’art.4 è stato previsto che le distanze da osservarsi nella “edificazione” (a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale) sono stabilite in m.60 per le strade di tipo A), m.40 per le strade di tipo B), m.30 per strade di tipo C), m.20 per le strade di tipo D. A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.

L’art.26 del D.P.R. n.495/1992 (di attuazione dell’art.16 CdS), stabilisce (v. comma 2) che fuori dei centri abitati le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 60 m. per le strade di tipo A), 40 m. per le strade di tipo B), 30 m. per strade di tipo C), ecc., ecc..        

Per chiarire la portata delle predette disposizioni normative sono state diramate anche delle circolari dalle Autorità preposte.

In particolare, la Circolare ANAS n.109707/2010 (che era stata richiamata da Autostrade per l’Italia S.p.A. nell’esposto inoltrato all’Ente, e da questi richiamata nella ordinanza di demolizione) stabilisce in 30 m. la distanza minima inderogabile a protezione del nastro autostradale da osservare nella realizzazione di opere non costituenti “edificazione”, compresa la realizzazione di sottoservizi (acquedotti, fognature, linee di telecomunicazioni, gasdotti, metanodotti, ecc.), situazione che, appunto, era quella che rilevava nel caso di specie.

La Circolare ANAS del 2010 richiama in proposito la Circolare n.5980/1970 del Ministero dei LL.PP. con cui è stato, infatti, chiarito che l’espressione “edificazione” si riferisce essenzialmente alla esecuzione di “edifici” di qualsiasi grandezza, forma e destinazione, con esclusione, invece, dei manufatti e, in particolare, dei manufatti ed attività che sono vietati o soggetti ad autorizzazione o concessione.

Nel caso di specie il proprietario del fondo agricolo aveva cercato di difendersi in giudizio facendo leva sulla sua buona fede e sui pregiudizi che dalla demolizione delle opere sarebbero potute derivare per le colture agricole (nella specie, uliveto), sostenendo che al momento dell’acquisto del fondo agricolo (nel 2023) sia la vasca che il pozzo artesiano erano già stati realizzati e che aveva, comunque, ricevuto rassicurazioni da parte di un Agrotecnico appositamente incaricato circa la sanabilità delle predette infrastrutture, depositando a tal fine dinanzi al TAR una perizia giurata. Evidenziava, inoltre, il ricorrente di avere presentato ad Autostrade per l’Italia S.p.A. una istanza di autorizzazione in deroga, rilevando che la superfice interessata dallo “sforamento” dalla fascia di rispetto autostradale era minima (tre metri).

Autostrade per l’Italia S.p.A., tuttavia, nelle more del giudizio, aveva dato risconto alla predetta istanza, invitando nuovamente il ricorrente ad adeguare le opere al rispetto della fascia autostradale.

In effetti, nel caso di specie non sussistevano i presupposti per una eventuale autorizzazione in deroga

In particolare, come era stato evidenziato da questa difesa in giudizio, alla fattispecie non era applicabile l’art.32, comma 2, lett.c), della L. n.47/1985, norma che a tal fine era stata invocata dal ricorrente, in quanto il vincolo della fascia di rispetto autostradale era stato posto dal D.M n.1404/1968, quindi, prima della realizzazione delle opere di cui si discute, che il ricorrente sosteneva essere risalenti al 2006.

Peraltro, questa difesa evidenziava che la realizzazione dell’Autostrada Bologna – Bari – Taranto (ossia, la tratta autostradale interessata dalla violazione) risaliva indiscutibilmente a prima del 2006.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr.: Cons. Stato, Sez.II, n.4052/2020; TAR Puglia, Bari, Sez.III, n.475/2023, cit.; TAR Sicilia, Catania, Se. I, n.103/2025), in caso di opera realizzata dopo l’imposizione del vincolo di assoluta inedificabilità previsto dal D.M. n.1404 del 1968 si ricade nell’ipotesi di cui all’art.33, comma 1, della L. n. 47 del 1985, con la conseguenza della non sanabilità dell’opera abusiva, trattandosi di vincolo per sua natura incompatibile con ogni manufatto.

Solo per le opere abusive realizzate prima dell’imposizione del vincolo si può, infatti, applicare art.32, comma 2, lett.c), della L. n.47/1985, essendo prevista solo in tal caso la possibilità di sanatoria, ma sempre previa acquisizione del parere previsto dall’art.32, comma 4, lettera c), L. n.47/1985 relativo alla sicurezza del traffico.

Occorre al riguardo evidenziare che nella fascia di rispetto autostradale il vincolo delle fasce di rispetto stradale non può essere inteso restrittivamente, al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e all’incolumità delle persone, ma è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni. Ne consegue che il vincolo in questione ha carattere assoluto, giacchè non ha solo il fine di assicurare il transito sicuro sulla strada, ma anche quello di consentire un’ampia capacità di manutenzione della stessa, che non può essere valutata caso per caso (facendo così degradare il vincolo da assoluto a relativo), non essendo possibile prevedere le future evenienze manutentive. Pertanto, come era stato correttamente rilevato nella ordinanza di demolizione, l’esistenza del vincolo di rispetto della fascia stradale o autostradale comporta un divieto assoluto di costruire, rendendo legalmente inedificabili le aree site nella fascia di rispetto, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale.

Si veda, tra le tante pronunce in materia, quanto affermato in: Cons. Stato, Sez. IV, n.9108/2025; Cons. Stato, Sez. VI, n.7975/2021 (richiamata anche nella ordinanza di demolizione); TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n.103/2025; TAR Puglia, Bari, Sez.III, n.475/2023; Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. Giurisd., n.773/2022.

A questi principi, dunque, si è uniformato il TAR Puglia per respingere l’istanza cautelare del ricorrente.

Avv. Lucia Martino

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