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Differenze retributive e onere della prova: il verbale dell’Ispettorato non basta

Differenze retributive e onere della prova: il verbale dell’Ispettorato non basta

Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, sentenza n. 1559 del 29 maggio 2026

Con la sentenza n. 1559 del 29 maggio 2026 il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro  ha rigettato integralmente il ricorso proposto da un lavoratore nei confronti di un’azienda, assistita dall’Avv. Federica Volpe, che rivendicava oltre 33.600 euro a titolo di presunte differenze retributive e trattamento di fine rapporto (TFR).

La pronuncia ribadisce alcuni consolidati principi in materia di riparto dell’onere della prova e di efficacia probatoria degli accertamenti ispettivi, offrendo importanti chiarimenti sul valore probatorio del verbale ispettivo nel giudizio promosso dal lavoratore per il riconoscimento di differenze retributive.

La decisione si inserisce in una vicenda processuale articolata in due distinti giudizi, strettamente collegati tra loro. L’annullamento, in sede di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, del Verbale Unico di Accertamento posto a fondamento della pretesa del lavoratore ha infatti assunto un rilievo decisivo ai fini del successivo rigetto della domanda.

Il caso

La vicenda trae origine da una denuncia presentata dal lavoratore all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con la quale sosteneva di aver prestato attività lavorativa, tra il 2016 e il 2020, per un numero di giornate superiore a quello risultante dalle comunicazioni effettuate dall’azienda.

All’esito dell’attività ispettiva, l’Ispettorato notificava all’impresa un Verbale Unico di Accertamento e la successiva ordinanza-ingiunzione, contestando l’omessa registrazione delle giornate lavorative nel Libro Unico del Lavoro e i conseguenti omessi versamenti contributivi.

Sulla base di tali accertamenti, il lavoratore adiva il Tribunale di Foggia chiedendo la condanna dell’azienda al pagamento di euro 33.610,56 a titolo di differenze retributive e TFR.

Sul piano probatorio, la domanda risultava fondata esclusivamente sugli esiti dell’attività ispettiva. Il ricorrente, infatti, non aveva dedotto ulteriori mezzi di prova, limitandosi a chiedere l’acquisizione del fascicolo dell’Ispettorato e una consulenza tecnica contabile finalizzata alla sola quantificazione dell’eventuale credito.

L’azienda, assistita dall’Avv. Federica Volpe, impostava la propria difesa su due distinti fronti. Da un lato proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ispettorato; dall’altro contestava integralmente la domanda del lavoratore, eccependo, tra l’altro, la prescrizione quinquennale dei crediti, l’assenza di prova dei fatti costitutivi del diritto azionato e l’infondatezza delle pretese economiche, contestando altresì i conteggi prodotti in giudizio sotto il profilo dell’inquadramento contrattuale e della quantificazione delle somme richieste.

Il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione

L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa dall’ITL nei confronti dell’azienda veniva inizialmente rigettata dal Tribunale di Foggia.

La decisione veniva tuttavia integralmente riformata dalla Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro che, con sentenza n. 368/2026, annullava sia l’ordinanza-ingiunzione sia il presupposto Verbale Unico di Accertamento (https://www.studiolegalelei.it/articoli/opposizione-a-sanzioni-amministrative-la-corte-dappello-di-bari-sul-valore-probatorio-dei-verbali-ispettivi-e-sulla-valutazione-delle-prove/).

L’annullamento del verbale ispettivo ha costituito il presupposto della successiva decisione del Tribunale nel giudizio promosso dal lavoratore per il riconoscimento delle differenze retributive, privando quest’ultimo del principale elemento sul quale aveva fondato la propria pretesa.

La decisione del Tribunale

Nel giudizio promosso dal lavoratore, il Tribunale di Foggia ha rilevato che l’annullamento del Verbale Unico di Accertamento, ottenuto nel parallelo giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, aveva privato il ricorrente dell’unico elemento probatorio sul quale aveva fondato la propria pretesa.

Venuto meno il principale elemento probatorio posto a fondamento della domanda, il ricorrente non aveva infatti dedotto ulteriori mezzi istruttori idonei a dimostrare il numero delle giornate lavorative effettivamente svolte, le mansioni esercitate e l’entità del credito rivendicato.

Il Tribunale ha inoltre osservato che tale carenza non avrebbe potuto essere colmata mediante una consulenza tecnica d’ufficio, la quale costituisce uno strumento di valutazione tecnica e non un mezzo di prova idoneo a supplire all’assenza di elementi probatori.

Ritenuto assorbente il difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda, il Giudice non ha esaminato le ulteriori questioni prospettate dalla difesa dell’azienda, tra cui l’eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti e le contestazioni relative ai conteggi prodotti dal lavoratore.

Il verbale ispettivo e l’onere della prova

La decisione ribadisce un principio consolidato nel processo del lavoro.

Il verbale redatto dall’Ispettorato del Lavoro costituisce certamente un elemento istruttorio rilevante, ma non rappresenta una prova autosufficiente delle circostanze dedotte dal lavoratore.

Qualora il verbale venga successivamente annullato dal giudice competente, il lavoratore resta tenuto a dimostrare, mediante gli ordinari mezzi di prova previsti dal processo civile, l’effettiva prestazione lavorativa, la sua durata, le mansioni svolte e l’entità delle somme richieste.

La sentenza richiama, in sostanza, il principio generale sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere. Solo una volta assolto tale onere incombe sul datore di lavoro la prova dell’avvenuto adempimento o di altro fatto estintivo dell’obbligazione.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Foggia conferma un principio di particolare rilievo pratico: il lavoratore che agisce per ottenere differenze retributive non può fondare integralmente la propria domanda sulle risultanze dell’attività ispettiva, confidando nella loro stabilità.

La vicenda evidenzia come l’annullamento del Verbale Unico di Accertamento, ottenuto dall’azienda nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, abbia prodotto effetti determinanti anche nel successivo contenzioso di lavoro, poiché ha privato il lavoratore dell’unico elemento probatorio posto a fondamento della domanda, poi rigettata per difetto di prova.

La pronuncia offre, pertanto, indicazioni di particolare interesse per le imprese, soprattutto nei settori maggiormente esposti ai controlli ispettivi, e conferma come una strategia difensiva fondata su un’attenta analisi degli atti, della documentazione e dei principi processuali possa risultare decisiva tanto nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative quanto nel successivo contenzioso di lavoro.

La decisione conferma, in definitiva, che nel processo del lavoro il rispetto delle regole in materia di onere della prova resta decisivo anche quando la domanda trovi origine da un accertamento ispettivo successivamente annullato.

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