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Recupero da parte di INPS di sgravi contributivi concessi per nuove assunzioni: sentenza Tribunale di Foggia – S.L. – 14.12.2021 (Est. dott.ssa B. Notarnicola)

Recupero da parte di INPS di sgravi contributivi concessi per nuove assunzioni: sentenza Tribunale di Foggia – S.L. – 14.12.2021 (Est. dott.ssa B. Notarnicola)

Con la sentenza in commento il Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia ha accolto il ricorso avverso un avviso di addebito con cui l’INPS aveva rivendicato nei confronti della Società ricorrente la restituzione di somme fruite a titolo di sgravi contributivi per l’assunzione di due lavoratori.

In particolare, affermava l’INPS che, da una verifica effettuata circa il possesso dei requisiti per la fruizione della predetta agevolazione, era stata riscontrata per i due lavoratori in questione la presenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi antecedenti l’assunzione con esonero. Tale circostanza, a dire dell’Istituto previdenziale, privava la Società ricorrente del diritto allo sgravio, rendendo indebite le somme utilizzate per l’assunzione di tali lavoratori.

L’esonero contributivo di cui aveva beneficiato la Società ricorrente era quello previsto dall’art.1, comma 118, L. n.190/2014, secondo cui: Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060,00 su base annua. L’esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L’esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali il datore di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art.2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. …”.                

La finalità perseguita dal Legislatore con la citata norma era, dunque, quella di creare occupazione stabile, ma, nello stesso tempo, evitare che si facesse un utilizzo distorto ed abusivo del beneficio dell’esonero contributivo in questione.

Nel caso, abbastanza singolare, esaminato dal Tribunale di Foggia, la Società ricorrente aveva contestato la pretesa restitutoria fatta valere da INPS, in quanto, sebbene i due lavoratori fossero risultati, per il periodo precedente, formalmente assunti alle dipendenze di un’altra Società con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il predetto rapporto di lavoro, in realtà, non aveva mai avuto concreto ed effettivo svolgimento, per cui non poteva ritenersi integrata la causa ostativa alla fruizione dell’esonero contributivo invocata illegittimamente dall’INPS.

Evidenziava la Società ricorrente che dall’esame della norma si poteva chiaramente evincere come il Legislatore avesse voluto porre l’accento non sul dato formale della mera comunicazione di assunzione, ma su quello sostanziale dell’effettiva immissione a lavoro e conseguente occupazione nei sei mesi precedenti la nuova assunzione (cosa che implicava anche l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa durante tutto il predetto arco temporale di 6 mesi).

Ed allora, nella verifica circa il rispetto del predetto requisito, l’INPS non avrebbe mai potuto basarsi soltanto sui dati formali comunicati dai Centri per l’Impiego o risultanti dai Modelli Unilav. Una interpretazione dell’art.1, comma 118, L.n.194/2014 svincolata da ogni considerazione delle peculiarità del caso concreto avrebbe finito, infatti, col neutralizzare le finalità perseguite dal Legislatore.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, tenuto conto delle prove raccolte in giudizio, ha ritenuto che la tesi sostenuta dalla Società ricorrente fosse effettivamente da condividere, affermando che la legge in questione ricollega il beneficio contributivo ad uno stato fattuale, non giuridico, di effettiva disoccupazione, al di là del dato formale di un’assunzione cui non si accompagni né la stipula del contratto di lavoro, né la prestazione lavorativa concreta.

A fondamento della decisione il Tribunale di Foggia ha invocato anche una precedente sentenza emessa in analoga fattispecie dalla Corte di Appello di Ancona (cfr.: Corte di Appello di Ancona – Sezione lavoro – sentenza n.158 del 1.6.2019), che era stata richiamata dalla stessa Società ricorrente nei propri scritti difensivi.

In particolare, la Corte di Appello di Ancona, in merito all’interpretazione dell’art.1, comma 118, L. 190/2014, aveva rilevato che:

 “…..  Ad avviso del Collegio, la valutazione del primo giudice non può condividersi, posto che essa, rispetto alla finalità sostanziale ed all’intima ratio della disposizione di legge richiamata, valorizza eccessivamente il dato meramente formale, relativo agli effetti spiegati dalla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno dell’1 luglio 2014, ricostitutivi ex tunc della giuridica posizione lavorativa e previdenziale di In. An. presso la precedente datrice di lavoro …. S.p.a., che lo aveva licenziato nell’agosto 2013.

La norma all’odierno vaglio, infatti, si propone lo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, laddove è acclarato – nei termini di cui alla dettagliata informativa della Curatela del Fallimento …. S.p.a., richiesta dal Collegio ed acquisita agli atti – che la reale situazione occupazionale del dipendente In. presso la datrice di lavoro …. S.p.a. sarebbe rimasta comunque definitivamente pregiudicata sin dall’epoca del suo licenziamento nell’agosto 2013, stante la sopravvenuta impossibilità di ripristino del sinallagma funzionale, per effetto della totale cessazione dell’attività produttiva da parte della Società fallita, giammai autorizzata all’esercizio provvisorio.

Non a caso, la disposizione di legge in esame esclude la concessione dell’esonero contributivo in contestazione in presenza della fattuale – e non meramente giuridica – circostanza che i lavoratori assunti siano risultati occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso qualsiasi datore di lavoro; detto riferimento non può essere inteso come un generico richiamo alla condizione meramente giuridica del prestatore, ma va letto in modo conforme alla ratio della legge, preoccupatasi di creare per i titolari di impresa, attraverso la prospettiva dell’esonero contributivo, uno specifico incentivo a favorire la stabile occupazione di soggetti disoccupati da almeno sei mesi.

In altri termini, la legge in esame collega la condizione del lavoratore occupato o disoccupato ad uno stato fattuale, non giuridico, dunque procede in parallelo alla legislazione che sancisce la tutela c.d. “reale” in tema di licenziamenti (art. 18 st. lav). ……..  Pertanto, la ricostruzione ex tunc della posizione lavorativa e previdenziale del prestatore, ove investa formalmente un periodo in cui questi, di fatto rimasto senza occupazione, sia stato assunto da altra impresa, non vale certo a neutralizzare e superare il dato storico-fattuale, che è l’unico precipuamente preso in considerazione dalla “Legge di Stabilità 2015” nella disciplina dell’istituto premiale dell’esonero contributivo. …”.

In definitiva, nella verifica del requisito previsto dalla legge per fruire dell’esonero contributivo in questione si deve avere riguardo alla finalità perseguita dal Legislatore, con la conseguenza che a prevalere deve essere il riferimento al dato fattuale della effettiva disoccupazione, e non il riferimento ad una condizione meramente giuridica del lavoratore.

Avv. Lucia Martino

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